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Tribunale di Bologna > Licenziamento disciplinare
Data: 23/11/2010
Giudice: Palladino
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento:
Parti: DATALOGIC S.P.A. / YYY
LICENZIAMENTO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA E PAGAMENTI NON DOVUTI – ESECUZIONE DI ORDINI AZIENDALI ILLECITI – INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA – CONVERSIONE IN GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - RISARCIMENTO DANNI PATITI DALL’AZIENDA – ESCLUSIONE DEL NESSO


Art. 2104 c.c.

Art. 1218 c.c.

Art. 1223 c.c.

Art. 2043 c.c.

Art. 1226 c.c.

 

La società Datalogic s.p.a. ha convenuto in giudizio una propria dipendente, licenziata per essersi sistematicamente appropriata di rilevanti somme di denaro ed aver effettuato pagamenti non dovuti, chiedendo il risarcimento dei danni e la declaratoria di giusta causa di licenziamento ovvero in subordine la conversione in licenziamento per giustificato motivo. Si costituiva nel giudizio la lavoratrice, la quale pur ammettendo di aver effettuato i prelievi contestatile, sosteneva di aver sempre prelevato il denaro su indicazione proveniente da dirigenti aziendali al fine di corrompere sistematicamente funzionari pubblici, come peraltro accertato nel corso del procedimento penale instaurato nei suoi confronti per appropriazione indebita e calunnia, archiviato dal Gip; la convenuta quindi chiedeva il rigetto delle domande aziendali ed in via riconvenzionale impugnava il licenziamento per giusta causa intimatole.

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto plausibile la versione dei fatti sostenuta dalla lavoratrice accertata anche in sede penale, considerato anche che i prelievi si erano prolungati per un considerevole lasso tempo senza che alcun rilievo le venisse mosso e che la società comunque non aveva fornito precisi elementi tali da far ritenere che il denaro fosse finito nella personale disponibilità della ex dipendente. Pertanto ritenendo la lavoratrice un mero strumento di soggetti ad essa gerarchicamente sopra ordinati, il Giudice ha rigettato la domanda di risarcimento danni, in quanto la natura meramente strumentale ed eventualmente fungibile delle sue condotte escludeva il nesso causale tra esse ed il danno subito dalla società. Invece il Tribunale ha ritenuto sussistente una responsabilità disciplinare della lavoratrice, la quale avrebbe avuto il dovere di astenersi dall’eseguire ordini illeciti, dovendo l’obbligo del lavoratore di cui al secondo comma dell’art. 2104 c.c. arrestarsi di fronte ad ordini manifestamente illeciti; pertanto pur escludendo la giusta causa di licenziamento per l’aver la lavoratrice eseguito ordini altrui, il Tribunale di Bologna ha ritenuto comunque che il comportamento della convenuta costituisse un notevole inadempimento che giustifica la conversione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.